ASSOCIAZIONE AGRI-CULTURALE ORDINE DI VITA

Indirizzo: indicazioni stradali
via Montone 19 - 47853 Montetauro di Coriano RN
tel. 0541-657.425 (merc. sab. e dom.)
email: posta |at| ordinedivita.it
C.F. 91077360401

>> statuto


STATUTO
"ASSOCIAZIONE AGRICULTURALE ORDINE di VITA"

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Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
È costituita una Associazione che assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE AGRICULTURALE ORDINE di VITA", ha sede nel Comune di Coriano (RN).
L'Associazione non persegue finalità di lucro e non ha fini di speculazione privata; gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione stessa, con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 2 SCOPI E ATTIVITÀ
L'Associazione si prefigge la formazione dell'uomo attraverso l'organizzazione di incontri con tutte le persone di buona volontà, di qualsiasi religione e cultura, in una autentica apertura cristiana.
L'Associazione intende promuovere la partecipazione dei propri soci ad incontri di ricerca, di divulgazione scientifica e culturale, di attività sportive e ricreative e tutto quanto possa essere ritenuto utile alla vita della Associazione e di interesse a valenza collettiva.
In particolare l'Associazione potrà gestire e promuovere attività culturali, attività ricreative e attività sportive, nonché altre attività sociali. Potrà inoltre esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, previa delibera del Consiglio, attività di natura commerciale per autofinanziamento in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
L'Associazione in collaborazione con la "COOPERATIVA AGRICULTURALE ORDINE di ITA Soc. Coop. a r.l.” svolge attività comuni per la realizzazione dei propri fini istituzionali. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini sociali, in accordo con la Cooperativa, potrà far partecipare i propri soci alla conduzione dell'Azienda agricola della Cooperativa con metodi di coltivazione che rispettano l'ambiente.

Art. 3 SOCI
Il numero dei soci è illimitato e all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, ad osservare il presente Statuto nonché a rispettare la moralità e l'onestà richieste dalla Società civile secondo le leggi vigenti. Gli associati partecipano alle varie attività culturali, ricreative e ai gruppi di lavoro organizzati dalla Associazione e contribuiscono, nella misura delle loro possibilità, al finanziamento delle attività dell'Associazione stessa.
L'iscrizione è annuale e comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto, il versamento della quota associativa, il ritiro della tessera.

Art. 4 CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo.
Nella domanda il richiedente dichiara:
1) nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, residenza e codice fiscale;
2) l'attività svolta e le specifiche competenze possedute;
3) di aderire ai principi e agli scopi della Associazione con particolare riferimento a quanto indicato ai precedenti art. 2 e 3;
4) di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
Sull'accoglimento della domanda delibera il Consiglio Direttivo.
Qualora la domanda venga accettata, il Consiglio Direttivo dovrà, dopo aver accertato l'avvenuto versamento della quota associativa, aver cura di annotare i nominativi dei nuovi aderenti nel libro dei soci.
Oltre all'obbligo di versare la quota associativa il socio è tenuto all'osservanza:
a) dello Statuto Sociale;
b) dei regolamenti interni;
c) delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
d) delle leggi in vigore.

Art. 5 CRITERI DI ESCLUSIONE DEI SOCI
La qualità di socio si perde per esclusione, recesso o decesso.
5.1 Esclusione
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
a) inosservanza del presente Statuto e dei regolamenti interni;
b) inottemperanza alle deliberazioni degli organi della Associazione;
c) comportamenti gravemente contrastanti con gli scopi della Associazione;
d) quando in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente la Associazione e/o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
e) non rispetti le leggi dello Stato;
f) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Associazione.
In ogni caso prima di procedere all'esclusione il Consiglio Direttivo dovrà contestare, a mezzo lettera raccomandata, gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica. Qualora il socio si mantenga inadempiente o non fornisca una spiegazione chiara ed esauriente del suo comportamento l'esclusione potrà avere luogo trascorsi 30 giorni dalla data della contestazione rivoltagli.
5.2 Recesso e decesso
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto alla Associazione che ne prenda atto nel primo Consiglio direttivo utile.
Il recesso è previsto automaticamente nel caso in cui il socio non rinnovi annualmente la tessera dell'Associazione.
Il decesso del socio può essere comunicato anche verbalmente alla Associazione affinché ne prenda atto nel primo Consiglio Direttivo utile.
La deliberazione di recesso e decesso sarà annotata sul libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo e diventerà immediatamente operativa.

Art. 6 RISORSE ECONOMICHE
L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) beni mobili ed immobili di proprietà;
c) contributi, lasciti, donazioni, elargizioni, concesse senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
d) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni e servizi vari;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.
La quota associativa annuale viene stabilita in sede di Consiglio Direttivo di anno in anno.
La quota e/o il contributo associativo non sono rimborsabili in nessun caso e non possono essere ceduti a terzi anche se familiari.
Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'Assemblea dei soci.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario.
Tutte le cariche associative, assunte a qualsiasi titolo dai soci, vengono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente.
L'Assemblea ordinaria viene convocata, ogni volta che si renda necessario e obbligatoriamente, almeno 1 volta ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo, e adempie ai sotto descritti compiti:
a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
b) elegge all'occorrenza il Consiglio Direttivo;
c) delibera l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
d) approva annualmente un rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente.
La convocazione dell'assemblea ordinaria è effettuata con avviso esposto presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata. L'assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almeno 5 giorni prima della data fissata. Gli avvisi di convocazione devono contenere:
• ordine del giorno,
• data, orario e luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione.
La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.
L'Assemblea straordinaria oltre che dal Presidente può essere richiesta con seria motivazione da almeno 1/5 della base sociale tramite il Presidente; in quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati tranne nei casi di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto e nel caso di scioglimento dell'Associazione per i quali è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti e rappresentati. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano con prova e controprova o, quando ne faccia richiesta metà (1/2) dei presenti, a scrutinio segreto.
L'Assemblea dei soci è sovrana ed è valida qualunque sia l'oggetto da trattare.
L'Assemblea dei soci nomina il Consiglio Direttivo con le seguenti modalità:
a) l'associato presenta all'Assemblea la propria disponibilità per l'assunzione delle responsabilità relative ad una carica nel Consiglio Direttivo;
b) l'assemblea dei soci respinge o ratifica la proposta dell'associato.
L'elezione del Consiglio Direttivo si basa sul principio di voto singolo (c.c. art.2532).
Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'Assemblea e dal verbalizzante.
Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri, comunque in numero dispari, eletti fra i soci in Assemblea, fermo restando che, di diritto, il Consiglio Direttivo dovrà essere sempre composto da una maggioranza di soci che oltre ad essere soci dell'Associazione sono anche Consiglieri effettivi del Consiglio di Amministrazione della "COOPERATIVA AGRICULTURALE ORDINE di VITA Soc. Coop. r.l." con cui l'Associazione dovrà condividere pienamente gli scopi e le attività sociali.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine di attività svolta dall'Associazione per il perseguimento dei propri fini sociali. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Possono fare parte del Consiglio Direttivo solo gli associati maggiorenni.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi soci fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nel rispetto, comunque, dei principi sopra indicati. Nell'impossibilità di attuare detta modalità e qualora decada oltre la metà dei membri del Consiglio si dovrà ricorrere all'Assemblea dei soci che dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di ameno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro che da più tempo appartiene all'Associazione.
La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono assunte con i voti favorevoli della maggioranza degli intervenuti.
Il consigliere od altro membro del Consiglio che, per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente alla riunione di Consiglio, può farsi rappresentare da altro consigliere o membro del Consiglio mediante delega scritta della quale deve farsi menzione nel processo verbale che deve essere conservato dalla Associazione. I verbali di ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario e conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo deve:
a) redigere i programmi delle attività previste dal presente Statuto, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
b) favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;
c) organizzare fra i soci i vari gruppi di lavoro e di ricerca alle attività culturali e ricreative, nominando i responsabili dei gruppi stessi che, senza diritto di voto, dovranno partecipare alle riunioni indette dal Consiglio Direttivo;
d) formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
f) redigere il rendiconto economico e finanziario;
g) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è inoltre autorizzato ad acquistare, vendere, permutare, dividere beni mobili che non superi in ogni caso l'importo di 10.000,00 Euro per ogni anno.
Per quanto concerne i beni immobili, qualsiasi decisione in merito è di competenza dell'Assemblea dei soci.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi dei responsabili dei gruppi di lavoro da esso nominati. Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere:
· ordine del giorno,
· data, orario e luogo della seduta.

Art. 10 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente rimane in carica 3 anni.
La carica di Presidente non può essere ricoperta dallo stesso socio per più di due volte consecutive.
Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, al membro del Consiglio Direttivo che da più tempo appartiene all'Associazione.
Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 12 RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme contenute nel Codice Civile e le altre norme di Legge vigenti in materia di Associazionismo.



Associazione Agri-culturale Ordine di Vita
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aggiornato al 3 novembre 2009